Daniele Salvatori Economista e Giurista ambientale - Istruttore direttivo di Arpae Emilia Romagna

Interventi e commenti

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INTERVENTI - Il restyling dei transiti transfrontalieri registra novità e reca conferme

In questo intervento si analizzano le novità introdotte dal nuovo Regolamento Ue 1157/2024 in materia di import-export di rifiuti. E si parte dalla seguente domanda: cos’è una spedizione transfrontaliera di rifiuti? Essa comprende il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento (intermedio o non intermedio) dal Paese in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel diverso Paese di destinazione, e dovrà avvenire secondo le disposizioni del regolamento medesimo per non incorrere in condotte perseguibili e sanzionabili.

(30/06/2024) di Daniele Salvatori

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COMMENTI - End of waste, se ci sono regolamenti o decreti, il parere Ispra/Arpa non è previsto

Il Dl 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in questa Rivista n. 296, luglio-agosto 2021) ha introdotto nell’articolo184-ter, Dlgs 152/2006 il “parere obbligatorio vincolante” Ispra/Arpa quale elemento necessario e propedeutico per il rilascio dei provvedimenti end of waste da parte delle autorità competenti.
Una rivoluzione copernicana che anticipa la “verifica” tecnica svolta dal sistema delle Agenzie rispetto al controllo a campione, che comunque permane, sugli impianti autorizzati già in funzione. Il nuovo ruolo delle ARPA ha richiesto un aggiornamento delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/2006” pubblicate nel febbraio 2020, e qui un approfondimento sulle implicazioni derivanti da un “parere obbligatorio vincolante” che rende l’autorizzazione end of waste un atto vincolato, privando l’amministrazione competente del potere amministrativo discrezionale in riferimento a certi aspetti di quella autorizzazione.

(31/05/2022) di Daniele Salvatori

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COMMENTI - Linea guida End of Waste: “condizioni” e “criteri”, una “gestione” da dimostrare attraverso un “sistema” aziendale interno predefinito e documentato

La Linea guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter, comma 3-ter, del Dlgs 152/2006 è stata approvata con delibera Snpa 6 febbraio 2020 n. 67. Cosa si intende per “condizioni”, per “criteri”, per “sistema di gestione”? Quali sono i “requisiti” che possono rendere il sistema di gestione idoneo, efficace ed affidabile per la “dimostrazione” del rispetto dei criteri? Le risposte a tali quesiti permettono una migliore comprensione delle finalità cui è rivolta la nuova Linea guida e fanno emergere con grande evidenza la centralità dell’autocontrollo aziendale interno per il relativo adempimento. Il che fa parte, a pieno titolo, di quei tentativi della norma di guidare il passaggio del mondo produttivo verso un approccio proattivo, rendendolo partecipe e protagonista nella protezione del bene giuridico ambiente e nelle strategie di semplificazione amministrativa; senza per questo sacrificare il principio unionale dell’azione preventiva, che impone di anticipare le misure di tutela dell’ambiente rispetto al verificarsi di un danno certo. Si tratta in realtà di un tentativo già anticipato nella documentazione scientifica dell’Unione Europea, come risulterà più chiaro nell’articolo proposto.

(31/03/2020) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Importazione rifiuti: il ruolo e la figura dell’intermediario senza detenzione

La figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione, regolarmente iscritto all’Albo Gestori Ambientali in Cat. 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti, che partecipa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in arrivo verso l’Italia ai sensi dell’articolo 18 del regolamento Ce n. 1013/2006, desta qualche perplessità in merito alla qualifica che debba rivestire nell’ambito dell’allegato VII e nel contratto che lo accompagna. La normativa e la prassi comunitarie forniscono qualche risposta, che va però approfondita e calata nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano. Soprattutto in riferimento ai casi in cui l’intermediario senza detenzione non sia presente al momento dell’arrivo dei rifiuti in Italia. È necessario capire se nello svolgimento della spedizione/importazione in Italia l’intermediario debba qualificarsi o meno come destinatario e, quindi, debba comparire nelle caselle n. 2 e n. 13 dell’allegato VII.

(06/01/2020) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Bonifiche: il responsabile del superamento delle Csc, se ignoto (o inerte), deve essere sempre cercato e diffidato a provvedere

Spesso accade che, in esito ad un subentro aziendale o di titolarità immobiliare, vi sia una segnalazione di potenziale contaminazione da parte del nuovo acquirente, il quale, facendosi parte diligente, si assume gli oneri procedurali e patrimoniali per la riparazione ed il rispristino, impegnandosi anche verso il cedente, e liberandolo espressamente, a seguire a proprie spese la disciplina per la bonifica.
Altre volte, invece, accade che proprietari incolpevoli si ritrovino contaminazioni nelle proprie aree, ed intervengano direttamente, per tutelare il valore del loro patrimonio immobiliare, a prescindere dalla responsabilità effettiva di tale inquinamento, spesso imputabile a fatti e/o soggetti ignoti.
In entrambi i casi, per quanto vi sia comunque un soggetto incolpevole che, per le ragioni più diverse, provveda ad intraprendere le procedure di cui al Titolo V, parte IV, del “Codice ambientale” e gli interventi di riparazione e ripristino, la P.a. deve sempre ricercare l’effettivo responsabile attraverso una precisa e rigorosa ricognizione/istruttoria, ai fini della oggettiva attribuzione della responsabilità per l’inquinamento cagionato.
La P.a., quindi, è sempre tenuta, in caso di superamento delle Csc, a ricercare il responsabile della contaminazione per l’esatta attribuzione delle responsabilità di carattere amministrativo, penale e civile (ad es. in caso di risarcimento del danno ambientale).

(06/07/2018) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Import-export: allegato VII, contratto, firme e soggetti coinvolti

L’articolo 18 del Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede adempimenti procedurali semplificati di spedizione per i rifiuti in lista verde destinati al recupero (vd. articolo 3 paragrafo 2) da assolvere attraverso un obbligo generale di informazione. Esso si esplica tramite l’allegato VII ed un collegato contratto, sottoscritto dal soggetto che organizza la spedizione e dal destinatario della medesima. La compilazione e la firma della documentazione citata, come anche l’individuazione dei soggetti coinvolti, destano negli operatori diversi dubbi e perplessità.

(01/05/2018) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Import-export: Cer e Basilea, codici a confronto

La Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 (Convenzione) regola e disciplina il controllo dei movimenti oltre frontiera dei “rifiuti pericolosi” e la loro “eliminazione” tra paesi aderenti (vd. “Campo d’applicazione il 1° giugno 2017” in allegato alla versione coordinata e consolidata della Convenzione vigente).
Va subito precisato che: 1) per “eliminazione” non si intende il solo smaltimento, quanto piuttosto, tutte le “procedure che figurano nell’allegato IV” (articolo 2 punto 4), che includono tutte le operazioni di smaltimento (da D1 a D15) e tutte le operazioni di recupero (da R1 a R13), descritte attraverso una terminologia che però non coincide perfettamente con quella utilizzata negli Allegati I e II della direttiva 2008/98/CE; 2) per “rifiuti pericolosi” si intendono, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, “… a) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell’allegato III; e b) i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d’esportazione, d’importazione o di transito …”.
Nella Convenzione sono inoltre citati e regolati gli “altri rifiuti”, da intendere come tali (vd. articolo 1 comma 2) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato II (vale a dire la categoria Y46 – Rifiuti urbani e la categoria Y47 – Residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani) e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera.

(31/10/2017) di Daniele Salvatori

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COMMENTI - Il Piano Nazionale delle Ispezioni

Il Piano Nazionale delle Ispezioni è un sistema organizzato su scala nazionale affinché gli organi di controllo, aventi competenza su tutto il territorio dello Stato, possano pianificare efficacemente, in modo efficiente, accertamenti mirati e finalizzati a verificare se stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti, recuperi e smaltimenti, siano conformi agli obblighi previsti dal Regolamento Ce n. 1013/2006

(28/02/2017) di Daniele Salvatori