La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Stabilimento soggetto ad Aia. Secondo una delle prescrizioni, occorreva installare una rete piezometrica esterna al sito, per eseguire controlli periodici della qualità delle acque sotterranee (Csc). I piezometri esterni ricadono però in due comuni diversi. Il rifiuto liquido prodotto dalle acque di spurgo emunte dai piezometri è caricato sull’unico registro dello stabilimento. Si chiede se è sufficiente caricare tale rifiuto come un unico rifiuto prodotto dallo stabilimento. Oppure sul registro sarebbe più corretto fare due carichi e scarichi separati (es. uno per ciascun Comune) riportando “rifiuto prodotto in diversa unità locale – Comune X o Y” ?
In un procedimento ex articolo 208, Dlgs 152/2006 una ditta ha presentato progetto per un impianto di messa in riserva e deposito preliminare di fanghi da depurazione, da realizzarsi in un’area industriale. In tale area sono dislocate varie attività tra le quali una ditta che produce e distribuisce pane precotto e prodotti da forno. Si chiede di sapere se vi sono riferimenti normativi che impongono una distanza di sicurezza per gli impianti di trattamento rifiuti da altre attività e/o abitazioni di civile abitazione. In alternativa quali accorgimenti sono necessari, oltre a quelli imposti da Arpa.
Per l’assunzione del ruolo di Responsabile tecnico gestione rifiuti come soggetto esterno all’impresa senza possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 1, Delibera Albo nazionale n. 6 del 30 maggio 2017, quali sono i requisiti alternativi richiesti? In particolare, in ordine a titolo di studio e all’eventuale obbligatorietà di frequentare specifico corso di formazione per accesso alla verifica di idoneità.
Nel corso del 2020 un’ azienda è stata fusa per incorporazione con altra società e cancellata dal registro imprese. In data successiva alla fusione, sono stati smaltiti i rifiuti e caricati sul registro vidimato con la precedente ragione sociale compilando il formulario con la nuova ragione sociale. Sotto il profilo operativo, si ritiene:
· di poter continuare ad usare il registro esistente fino a completamento delle pagine, corredandolo di annotazione circa la data di fusione
· per il Mud 2021, di dover presentare due Mud: uno con la vecchia ragione sociale relativo ai soli carichi smaltiti ante fusione, uno con la nuova ragione sociale per i carichi ante fusione smaltiti con la nuova ragione sociale (oltre naturalmente a quanto registrato e smaltito post fusione).
Si chiede se è corretto o se invece il Mud non debba essere solo uno con la nuova ragione sociale, visto che la tracciabilità delle operazioni ante fusioni è garantita.
Un produttore registra sul registro di carico e scarico la produzione di 100 kg. di un rifiuto codice Eer 150103. Dopo il conferimento presso un impianto di trattamento, registra lo scarico (quantitativo riportato anche nella sezione 6 del formulario, barrando la casella “peso da verificarsi a destino”). Può accadere che il peso verificato a destino sia superiore o inferiore a 100 kg. In entrambi casi, sarà segnato nelle annotazioni del registro il peso verificato a destino. Si presenta, tuttavia, un problema legato alla rettifica delle giacenze, soprattutto in fase di dichiarazione Mud, dove dovrà essere riportato il peso confermato dall’impianto di destino. Questo creerà una incongruenza con i carichi registrati durante l’anno, che si presenteranno in eccesso o in difetto a seconda dei pesi verificati. Qual è la procedura corretta per la gestione del registro per i carichi non corrispondenti agli scarichi?
Rete piezometrica esterna al sito per eseguire controlli periodici della qualità delle acque sotterranee. In diversi Comuni sono presenti più piezometri (20 in uno e 12 in un altro); e mediamente ciascuno spurgo genera pochi litri di rifiuto (10-20 lt). Si può ritenere corretto, al prossimo rinnovo annuale di caratterizzazione, stante una base solida di comprova, procedere con la raccolta di tutti gli spurghi in un unico IBC ed eseguire quindi una sola analisi di caratterizzazione?