Aua: è efficace per 15 anni
Quesito numero 1249
Su Stampa specializzata, in merito alla durata dell’Aua degli impianti autorizzati in procedura semplificata ex articolo 216, Dlgs 152/2006, abbiamo letto che “la durata dell’autorizzazione è pari a quindici anni, a meno di varianti sostanziali. Inoltre, l’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni ex articolo 216, comma 5, Dlgs 152/2006, presentando l’istanza al Suap”.
Nel Volume “Gestire i Rifiuti tra legge e tecnica” (a cura di P. Ficco), a pag. 316 in merito alla durata dell’Aua viene fatto riferimento ai 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. Inoltre, “L’entità di tale durata, da taluni giudicata eccessiva, viene giustificata nel preambolo del Dpr 59/2013 in ragione del fatto che l’Aua debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese”.
Pertanto si chiede: qualora l’Aua dovesse essere rilasciata solo per rifiuti (articolo 216) e scarichi (articolo 124), ferma la durata di 15 anni, deve comunque essere presentata istanza di rinnovo ogni 5 anni dell’iscrizione ex articolo 216 per l’attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata ed ogni 4 anni dell’autorizzazione allo scarico ex articolo 124, Dlgs 152/2006?
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