Eow da terre da scavo, chiarimenti MinAmbiente
Milano, 28 luglio 2025 - 10:35

Eow da terre da scavo, chiarimenti MinAmbiente

La creazione del prodotto End of waste "aggregato recuperato" attraverso un trattamento di terre da scavo al fine di un suo utilizzo per recupero ambientale puo' essere condotta sotto autorizzazione ordinaria o semplificata per il recupero diretto ex Dlgs 152/2006.

La precisazione arriva dal Ministero dell’ambiente che con la risposta ad interpello 22 luglio 2025, n. 138506 ha chiarito i dubbi della Città metropolitana di Roma. Il decreto ministeriale 127/2024 reca le disposizioni osservando le quali il rifiuto “terre e rocce di scavo” (Codice Eer 17 05 04) attraverso una operazione di recupero (R5), diviene un prodotto End of waste. Tale “aggregato recuperato” può essere utilizzato per recuperi ambientali (R10), riempimenti e colmate. Per potere realizzare l’operazione di recupero mediante produzione di Eow l’impresa deve ottenere necessariamente una autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006.

Se anziché fabbricare il "prodotto End of waste" per l’utilizzo consentito, l’impresa usa la stessa tipologia di rifiuto "terre e rocce da scavo" indicata dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (recupero semplificato), per la medesima operazione di recupero ambientale (R10), potrà agire con la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006. Rispettando tutte le condizioni del Dm 5 febbraio 1998.

Infine, ricorda opportunamente il MinAmbiente, vanno sempre osservate le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 in relazione ai limiti quantitativi, ai valori limite per le emissioni e alle norme tecniche.

Documenti di riferimento

  • Dm Ambiente 5 febbraio 1998

    Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

  • Dm Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

    Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV

    Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

  • Risposta ad interpello MinAmbiente 22 luglio 2025, n. 138506

    Rifiuti - Inerti da costruzione e demolizione - Terre e rocce di scavo (Eer 17 05 04) - Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 e dell'allegato 1 al Dm 127/2024 - Operazione di recupero End of waste con produzione di "aggregato recuperato" per l'utilizzo per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate - Possesso della autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussistenza - Recupero ambientale mediante utilizzo di terre e rocce di scavo rientranti nella tipologia 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1 al Dm 5 febbraio 1998 - Applicazione della procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza (Risposta ad interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del Dlgs 152/2006)

  • Sottoprodotti, Mps & End of waste

    La mappa ragionata delle norme (generali) relative al confine tra "rifiuto" e "non rifiuto" nonché di quelle (specifiche) afferenti alle categorie dei sottoprodotti, delle materie prime secondarie, delle sostanze od oggetti derivanti da procedimenti di "cessazione della qualifica di rifiuto"