Milano, 4 giugno 2025 - 17:36

End of waste e Reach, chiarimenti MinAmbiente

Il produttore che immette il materiale Eow sul mercato ha l'onere di fornire tutte le informazioni che consentono alla P.a. di valutare se lo stesso debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al regolamento "Reach".

Tale onere, precisa il MinAmbiente nella risposta ad interpello 20 maggio 2025 n. 95594, è previsto in particolare nell'ambito dell'iter istruttorio per l'autorizzazione Eow "caso per caso", ovvero avente ad oggetto rifiuti per i quali non sono stati definiti criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto a livello comunitario o nazionale

La rilevanza del rispetto del regolamento 1907/2006/Ce su registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cd. "Reach") nell'ambito del processo autorizzativo Eow — si legge nell'atto - "è, tra l'altro, una condizione già rappresentata in alcuni decreti ministeriali" adottati ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (ad esempio il Dm 78/2020 sulla gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso).

In generale, ricorda preliminarmente il Dicastero, è lo stesso regolamento 1907/2006/Ce ad escludere i rifiuti dal proprio campo di applicazione.  La normativa Eow, quindi, non impone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni "Reach" riguardanti il controllo dei rifiuti in ingresso.

Le informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito Reach, sottolinea infine la risposta, "sono in ogni caso di primaria importanza anche ai fini della classificazione dei rifiuti". A conferma di ciò, il Dicastero cita il richiamo contenuto nella Parte IV (rifiuti) del Dlgs 152/2006 ai metodi di prova per le sostanze chimiche adottati dall'Ue in attuazione del regolamento 1907/2006/Ce.

Documenti di riferimento

  • Risposta ad interpello Minambiente 20 maggio 2025, n. 95594

    Rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) – Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Applicazione della disciplina Ue su registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cd. "Reach", acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals") nell'ambito del procedimento autorizzativo Eow – Sussistenza – Onere del produttore dell'Eow che immette il materiale sul mercato di fornire le informazioni che consentono all'autorità competente di valutare se lo stesso debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al Reach – Sussistenza - Articolo 2, regolamento 1907/2006/Ce – Esclusione dei rifiuti dal campo di applicazione del regolamento Reach – Sussistenza – Rifiuti in ingresso all'impianto di recupero – Obbligo di rispetto del regolamento Reach - Linee guida Snpa 41/2022 – Insussistenza – Informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito Reach – Rilevanza ai fini della classificazione dei rifiuti – Sussistenza (Risposta ad interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del Dlgs 152/2006)

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV

    Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I

    Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale

  • Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1907/2006/Ce

    Disciplina "Reach" (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

  • Delibera Consiglio Snpa 23 febbraio 2022, n. 156

    Linee guida Snpa 41/2022 per  l'applicazione della disciplina End of waste - Revisione gennaio 2022 (Aggiornamento delle linee guida approvate con deliberazione Snpa 67/2020)

  • Sottoprodotti, Mps & End of waste

    La mappa ragionata delle norme (generali) relative al confine tra "rifiuto" e "non rifiuto" nonché di quelle (specifiche) afferenti alle categorie dei sottoprodotti, delle materie prime secondarie, delle sostanze od oggetti derivanti da procedimenti di "cessazione della qualifica di rifiuto"

  • Sostanze chimiche (in evidenza: Clp - Reach - Adr/Rid/Adn - Seveso - Sicurezza sul lavoro)

    L'area riservata alle norme su classificazione, etichettatura, imballaggio, commercializzazione, trasporto delle sostanze chimiche, nonché al controllo del rischio di incidente rilevante connesso alla loro presenza. Con i riferimenti alle disposizioni legislative madre sulla classificazione dei relativi rifiuti