Milano, 27 maggio 2025 - 14:00
(ultimo aggiornamento: 5 giugno 2025 - 12:18)

Albo gestori, prosegue adeguamento ad ultime norme Aee/Raee

L'Albo gestori ambientali ha disposto l'abrogazione di tutti i riferimenti alla categoria 3-bis contenuti nella modulistica per l'iscrizione ed ha (ri)modificato i criteri per l'accorpamento delle iscrizioni.

Con l'approvazione di due delibere il Comitato nazionale procede nell'attività - disposta dal "Decreto Infrazioni" di fine 2024 ed avviata con le deliberazioni 3, 5 e 6 del 2024 - di adeguamento della propria normativa all'abrogazione della categoria 3-bis, relativa a distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Con la nuova deliberazione 20 maggio 2025, n. 5, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ha modificato la modulistica che gli operatori devono utilizzare sia per iscriversi o per rinnovare l'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria (deliberazione 2/2017), sia per effettuare una variazione dell'iscrizione all'Albo (deliberazione nn. 5 e 7 del 2014).

Con l'altra nuova deliberazione 20 maggio 2025, n. 4,  ha sostituito i criteri — recentemente stabiliti con deliberazione 19 dicembre 2024, n. 5 — per il cd. "accorpamento" delle categorie di iscrizione previsto dal regolamento dell'Albo gestori (articolo 8, comma 2, Dm 120/2014). Ai sensi di tale disposizione, le imprese iscritte con procedura ordinaria per raccolta e trasporto di rifiuti speciali (categorie 4 e 5) possono svolgere anche l'attività di trasporto dei propri rifiuti (categoria 2-bis) senza dover procedere a ulteriori iscrizioni.

Tutte le novità sono in vigore dal 4 giugno 2025, data di pubblicazione sulla Guri delle due deliberazioni.

Documenti di riferimento