Responsabile tecnico Albo gestori, chiarimenti MinAmbiente
Milano, 30 aprile 2025 - 16:44

Responsabile tecnico Albo gestori, chiarimenti MinAmbiente

I legali rappresentanti delle imprese che assumono il ruolo di Responsabile tecnico (Rt) sono esonerati dalle verifiche di idoneità ma non dal rispetto degli altri requisiti richiesti dal Dm 120/2014.

Lo chiarisce il MinAmbiente con la risposta ad interpello 24 aprile 2025, n. 78173.

Secondo il Dicastero, il comma 16-bis dell'articolo 212 del Dlgs 152/2006 (come recentemente modificato dal Dl 153/2024 "Ambiente") ha introdotto un regime di deroga per una determinata tipologia di soggetti (legale rappresentante dell'impresa da più di tre anni) che vale solo rispetto all'obbligo di verifica di idoneità tecnica (iniziale e di aggiornamento) del Rt. L'esenzione, invece, non si applica con riferimento agli altri requisiti previsti per tale figura professionale dal Dm 120/2014, riguardanti in particolare il possesso di idonei titoli di studio e l'esperienza maturata nei settori di attività.

Il Ministero, inoltre, precisa che il requisito temporale richiesto per l'applicazione del regime di deroga (tre anni di legale rappresentanza) deve fare riferimento a un periodo durante il quale l'impresa è stata iscritta all'Albo gestori. Nel caso di cessazione della carica di legale rappresentante, sottolinea la risposta in chiusura, il regime di deroga decade automaticamente.

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