
Appalto recupero rifiuti, domina principio di prossimità
È legittimo il bando che consente di partecipare alla gara per l'affidamento del recupero della frazione organica dei rifiuti urbani solo agli operatori che dispongono di impianti di trattamento entro una distanza massima.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 31 marzo 2025, n. 2680.
Secondo il Giudice amministrativo, la clausola che impone una limitazione territoriale agli impianti di conferimento dei rifiuti rappresenta un’applicazione del principio sancito dall'articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006, che impone alle stazioni appaltanti di privilegiare "anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero".
Le ragioni di tutela ambientale che stanno alla base di tale principio, conseguentemente, escludono che tale clausola possa essere considerata lesiva del principio della libera concorrenza. Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro un bando di gara per l'affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata di un Comune dell'Emilia-Romagna. Nello specifico, il bando precludeva la partecipazione ai concorrenti che non sono stati in grado di indicare impianti di conferimento dei rifiuti entro una distanza massima dalla sede legale dell'appaltante (25 o 35 Km, a seconda del lotto).
Documenti di riferimento
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
-
Appalti ed ambiente (Codice dei contratti pubblici - Cam/Criteri ambientali minimi)
L'area dedicata al Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) e provvedimenti satellite (tra cui quelli relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica). Un sistema normativo che, in recepimento delle direttive Ue su appalti pubblici e contratti di concessione, impone il conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica. Con i testi ragionati ed aggiornati di tutti i "criteri ambientali minimi" (cd. "Cam") cui specifici beni e servizi devono rispondere per poter efficacemente partecipare alle gare pubbliche.