Appalto recupero rifiuti, domina principio di prossimità
Milano, 17 aprile 2025 - 12:11

Appalto recupero rifiuti, domina principio di prossimità

È legittimo il bando che consente di partecipare alla gara per l'affidamento del recupero della frazione organica dei rifiuti urbani solo agli operatori che dispongono di impianti di trattamento entro una distanza massima.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 31 marzo 2025, n. 2680.

Secondo il Giudice amministrativo, la clausola che impone una limitazione territoriale agli impianti di conferimento dei rifiuti rappresenta un’applicazione del principio sancito dall'articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006, che impone alle stazioni appaltanti di privilegiare "anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero".

Le ragioni di tutela ambientale che stanno alla base di tale principio, conseguentemente, escludono che tale clausola possa essere considerata lesiva del principio della libera concorrenza. Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro un bando di gara per l'affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata di un Comune dell'Emilia-Romagna. Nello specifico, il bando precludeva la partecipazione ai concorrenti che non sono stati in grado di indicare impianti di conferimento dei rifiuti entro una distanza massima dalla sede legale dell'appaltante (25 o 35 Km, a seconda del lotto).

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