
Gli impianti di gestione di rifiuti autorizzati a svolgere il trattamento meccanico e biologico ("impianti Tmb") devono effettuare la stabilizzazione "biologica" della parte umida dei rifiuti separati meccanicamente.
Lo ha ricordato il Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 3 marzo 2025, n. 39761 in relazione ad un quesito posto da una Associazione industriale e relativo a un impianto di pretrattamento di rifiuti urbani indifferenziati. In generale, afferma il Dicastero ambientale, l'elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l'effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento.
Come prevede il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) un impianto di gestione rifiuti opera in forza di una specifica autorizzazione. Sarà, dunque, la stessa autorizzazione a definire le modalità tecniche in cui il gestore dovrà operare. Nel caso di "impianto Tmb" nell'autorizzazione dovrà essere necessariamente prevista la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico.
Inoltre, chiosa il Ministero, la pianificazione in materia di rifiuti è effettuata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 196 del Dlgs 152/2006. Spetta all'Autorità che rilascia l'autorizzazione all'"impianto Tmb" verificare che il progetto sia coerente con la pianificazione impiantistica regionale.
Infine, il MinAmbiente ha ribadito che la classificazione di un rifiuto è un onere che spetta al produttore. Per effettuarla correttamente è opportuno, dice il Ministero, fare riferimento alle Linee guida del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (Snpa) sulla classificazione dei rifiuti approvate con il decreto direttoriale 47/2021, integrate dal paragrafo denominato "3.5.9 — Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".
Documenti di riferimento
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Decreto direttoriale Mite 9 agosto 2021, n. 47
Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti - Articolo 184, comma 5, Dlgs 152/2006
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Risposta ad interpello MinAmbiente 3 marzo 2025, n. 39761
Rifiuti - Impianto di pretrattamento di rifiuti urbani indifferenziati - Operazione di trattamento meccanico biologico - Trattamento meccanico e trattamento meccanico biologico - Differenze - Nel caso di trattamento meccanico biologico effettuazione di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) di cui all'articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione di un impianto che effettua trattamento meccanico biologico - Prescrizioni dell'autorizzazione Indicazione necessaria di prevedere la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico - Obbligatorietà - Sussistenza - Pianificazione in materia di rifiuti - Attribuzione alla Regione ai sensi dell'articolo 196, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti - Verifica della compatibilità con la pianificazione in materia di rifiuti - Compito dell'Autorità procedente - Sussistenza - Classificazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184, Dlgs 152/2006 - Onere del produttore del rifiuto - Sussistenza - Opportunità dell'utilizzo delle Linee guida Snpa approvate con Dm 47/2021 - Sussistenza (Risposta ai sensi dell'articolo 3-septies, Dlgs 152/2006)