Eow conglomerato bituminoso, chiarimenti MinAmbiente
Milano, 10 febbraio 2025 - 12:31

Eow conglomerato bituminoso, chiarimenti MinAmbiente

Secondo il MinAmbiente le quantità massime di rifiuti impiegabili per le varie operazioni di recupero del "conglomerato bituminoso" non sono sommabili tra loro allo scopo di effettuare una singola attività di recupero "End of waste".

La precisazione ministeriale è contenuta nella risposta ad interpello 3 febbraio 2025, n. 19419 su sollecitazione di una Associazione industriale. Il decreto ministeriale 69/2018 definisce i criteri secondo i quali il conglomerato bituminoso (una miscela di rifiuti inerti e leganti bituminosi) cessa di essere un rifiuto attraverso un recupero "End of waste". Tuttavia, ricorda il Ministero, la normativa afferma che si applicano anche le prescrizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che si occupa del recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi. In particolare vanno prese a riferimento le disposizioni sul quantitativo massimo di rifiuti ammessi all'operazione di recupero, le norme tecniche e i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Posto questo, l'articolo 7 del Dm 5 febbraio 1998 afferma che la quantità massima di rifiuti non pericolosi utilizzabile è indicata all'allegato 4 dello stesso Dm 5 febbraio 1998 "in relazione alle diverse attività di recupero". Pertanto, sostiene il Ministero dell'ambiente, non è possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate per ogni attività di recupero, con lo scopo di svolgere una singola attività di recupero. Ad ogni operazione è associato un quantitativo massimo di rifiuti utilizzabile.

Inoltre, con riferimento alle attività di recupero del conglomerato bituminoso ammesse a procedura semplificata secondo il Dm 5 febbraio 1998, tra i "prodotti" in uscita ci sono i "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate". Secondo il Dicastero ambientale, questi materiali non sembrano essere ricompresi tra gli utilizzi del "granulato di conglomerato bituminoso", il prodotto End of waste in uscita dal procedimento di recupero effettuato ex Dm 69/2018.

Documenti di riferimento

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I

    Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV

    Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

  • Dm Ambiente 5 febbraio 1998

    Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

  • Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69

    Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006

  • Recupero dei rifiuti. Dal "recupero diretto" all'End of waste

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  • Sottoprodotti, Mps & End of waste

    La mappa ragionata delle norme (generali) relative al confine tra "rifiuto" e "non rifiuto" nonché di quelle (specifiche) afferenti alle categorie dei sottoprodotti, delle materie prime secondarie, delle sostanze od oggetti derivanti da procedimenti di "cessazione della qualifica di rifiuto"