
Combustione sfalci e potature, chiarimenti MinAmbiente
Solo il rigoroso rispetto di tutte le condizioni previste dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006) consente di qualificare come pratica agricola e non come gestione rifiuti l'abbruciamento di materiale naturale vegetale (sfalci e potature).
A ricordarlo il Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 28 gennaio 2025, n. 14156 su sollecitazione di una associazione per la protezione dell'ambiente. Il Ministero evidenzia prima di tutto che il Codice ambientale (articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006) stabilisce che è fuori dalla normativa sui rifiuti il materiale vegetale naturale non pericoloso purché usato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia anche in un luogo diverso da quello in cui è stato prodotto, anche se è ceduto a terzi, purché non si danneggino ambiente e salute.
Per quanto riguarda la combustione di tale materiale (che deve sempre essere naturale non pericoloso, quindi venire da contesti agricoli), tale pratica è ammessa a condizione di raggrupparlo in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, bruciarlo sul posto dove è prodotto e a condizione di usarlo come concime. Nei periodi dichiarati a "rischio incendi" dalle Regioni, la pratica è vietata.
Senza il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa, l'abbruciamento del materiale vegetale è smaltimento di rifiuti e se è effettuato senza autorizzazione, l'autore incorre nella responsabilità prevista dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006.
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati