
Navi in avaria, Corte Ue su gestione rifiuti
La nave che ha scaricato nel primo porto utile solo parte dei rifiuti causati da un incendio a bordo può proseguire il viaggio solo se viene autorizzata in quanto spedizione di rifiuti.
È questa la nuova interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza 21 gennaio 2025, causa C-188/23) sull'applicabilità del regime di esenzione dalle regole stabilite per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, previsto a favore dei rifiuti "prodotti a bordo delle navi" (articolo 1, regolamento 1013/2006/Ce).
Nel 2019 (causa C-689/17), la stessa Cge aveva già affermato la piena applicabilità del regime di deroga, che si applica fino al momento dello scarico a terra, ai rifiuti prodotti a seguito di avarie in mare.
Con la nuova sentenza, il Giudice precisa ora che lo scarico anche parziale dei rifiuti nel primo porto utile interrompe il regime di deroga. Al momento in cui la nave attracca in un porto sicuro per sbarcarvi parte dei rifiuti (nel caso specifico, le acque e i fanghi di spegnimento dell'incendio), argomenta la Cge, si può infatti ragionevolmente ritenere che il responsabile della nave disponga delle informazioni necessarie per una corretta applicazione delle regole applicabili alle spedizioni di rifiuti.
Il trasporto verso un successivo porto – insieme alla nave – della restante parte dei rifiuti (nel caso specifico, rottami metallici e residui del carico), quindi, è sottoposto agli obblighi di notifica o autorizzazione preventiva stabiliti dal regolamento 1013/2006/Ce.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 16 maggio 2019, causa C-689/17
Rifiuti - Rifiuti prodotti a bordo di navi a seguito di un'avaria - Applicabilità del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti - Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte - Insussistenza - Articolo 1, paragrafo 3, lettera b), regolamento 1013/2006/Ce – Esclusione dall'ambito di applicazione per i rifiuti prodotti a bordo – Applicabilità a prescindere dalle circostanze in cui i rifiuti sono stati prodotti - Sussistenza
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1013/2006/Ce
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2024/1157/Ue
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione regolamento 1013/2006/Ce
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Convenzione di Basilea 22 marzo 1989
Convenzione sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione - Testo ufficiale consolidato aggiornato con le ultime modifiche in vigore dal 1 gennaio 2021
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