Navi in avaria, Corte Ue su gestione rifiuti
Milano, 27 gennaio 2025 - 09:12

Navi in avaria, Corte Ue su gestione rifiuti

La nave che ha scaricato nel primo porto utile solo parte dei rifiuti causati da un incendio a bordo può proseguire il viaggio solo se viene autorizzata in quanto spedizione di rifiuti.

È questa la nuova interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza 21 gennaio 2025, causa C-188/23) sull'applicabilità del regime di esenzione dalle regole stabilite per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, previsto a favore dei rifiuti "prodotti a bordo delle navi" (articolo 1, regolamento 1013/2006/Ce).

Nel 2019 (causa C-689/17), la stessa Cge aveva già affermato la piena applicabilità del regime di deroga, che si applica fino al momento dello scarico a terra, ai rifiuti prodotti a seguito di avarie in mare.

Con la nuova sentenza, il Giudice precisa ora che lo scarico anche parziale dei rifiuti nel primo porto utile interrompe il regime di deroga. Al momento in cui la nave attracca in un porto sicuro per sbarcarvi parte dei rifiuti (nel caso specifico, le acque e i fanghi di spegnimento dell'incendio), argomenta la Cge, si può infatti ragionevolmente ritenere che il responsabile della nave disponga delle informazioni necessarie per una corretta applicazione delle regole applicabili alle spedizioni di rifiuti.

Il trasporto verso un successivo porto – insieme alla nave – della restante parte dei rifiuti (nel caso specifico, rottami metallici e residui del carico), quindi, è sottoposto agli obblighi di notifica o autorizzazione preventiva stabiliti dal regolamento 1013/2006/Ce.

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