
Impianti rifiuti, mix pericolosi-non pericolosi incide su Via
La P.a. può assoggettare a valutazione d'impatto ambientale (Via) il cambio di progetto che, senza aumentare la capacità complessiva dell'impianto, prevede un incremento dei rifiuti pericolosi da sottoporre a trattamento.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 13 dicembre 2024, n. 10044.
Il Giudice parte dal "dato di comune esperienza" secondo il quale la gestione di un maggiore quantitativo di rifiuti pericolosi può determinare, di fatto, un maggior carico alle matrici ambientali rispetto a quello precedente.
Ha quindi ragionevolmente agito la Regione Calabria che, in risposta a una richiesta di valutazione preliminare presentato dal gestore di un impianto di trattamento al fine di incrementare i rifiuti pericolosi autorizzati (con corrispondente riduzione dei rifiuti non pericolosi), ha ordinato a quest'ultimo di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità (cd. "screening") a Via.
Secondo la Regione, la Via originale dell'impianto – che riguardava solo il quantitativo totale di rifiuti, a prescindere dalla pericolosità o meno – non sarebbe infatti idonea a fornire le necessarie garanzie ambientali per la modifica proposta del trend di rifiuti trattabili.
Documenti di riferimento
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Via (Pua-Paur-Pauar) & Vas, il quadro normativo di riferimento
La sintesi delle disposizioni del Dlgs 152/2006 relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) - nelle sue varie articolazioni - ed al procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia