Trasporto illecito rifiuti, sufficiente un solo viaggio
Milano, 20 gennaio 2025 - 10:01

Trasporto illecito rifiuti, sufficiente un solo viaggio

Anche l'effettuazione di un solo trasporto di rifiuti senza autorizzazione può inchiodare l'impresa alla responsabilità penale per la violazione delle norme del Codice ambientale (Dlgs 152/2006).

Un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 7 gennaio 2025, n. 520. Il reato previsto dall'articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006, infatti, scatta anche se si commette un singolo trasporto di rifiuti, una attività di "gestione" che non è consentita se l'impresa non possiede apposita autorizzazione. Non salva l'azienda la mera occasionalità del trasporto, se la movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un minimo di organizzazione imprenditoriale che faccia desumere che non ci si trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale (ad esempio, il privato che trasporta un proprio rifiuto in discarica) ma ad una attività che potrebbe essere reiterata.

Inoltre, se ci fossero più condotte reiterate, collegate ad una attività organizzata potrebbe scattare il più grave reato di traffico illecito di rifiuti (ora regolato dall'articolo 452-quaterdecies del Codice penale, anche se i Giudici nella sentenza richiamano l'abrogato articolo 260, Dlgs 152/2006).

Indici della mancanza di "assoluta occasionalità" della condotta e quindi sintomi di una responsabilità, sono, secondo la Giurisprudenza ricordata dalla Suprema Corte: il fatto che il rifiuto provenga da un'attività di impresa; la presenza di un veicolo funzionale al bisogno; il numero dei soggetti coinvolti; la grande quantità di rifiuti spostati illecitamente; le caratteristiche del rifiuto che fanno pensare siano avvenute prima del trasporto attività di raggruppamento, cernita, deposito.

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