
Trasporto illecito rifiuti, sufficiente un solo viaggio
Anche l'effettuazione di un solo trasporto di rifiuti senza autorizzazione può inchiodare l'impresa alla responsabilità penale per la violazione delle norme del Codice ambientale (Dlgs 152/2006).
Un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 7 gennaio 2025, n. 520. Il reato previsto dall'articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006, infatti, scatta anche se si commette un singolo trasporto di rifiuti, una attività di "gestione" che non è consentita se l'impresa non possiede apposita autorizzazione. Non salva l'azienda la mera occasionalità del trasporto, se la movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un minimo di organizzazione imprenditoriale che faccia desumere che non ci si trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale (ad esempio, il privato che trasporta un proprio rifiuto in discarica) ma ad una attività che potrebbe essere reiterata.
Inoltre, se ci fossero più condotte reiterate, collegate ad una attività organizzata potrebbe scattare il più grave reato di traffico illecito di rifiuti (ora regolato dall'articolo 452-quaterdecies del Codice penale, anche se i Giudici nella sentenza richiamano l'abrogato articolo 260, Dlgs 152/2006).
Indici della mancanza di "assoluta occasionalità" della condotta e quindi sintomi di una responsabilità, sono, secondo la Giurisprudenza ricordata dalla Suprema Corte: il fatto che il rifiuto provenga da un'attività di impresa; la presenza di un veicolo funzionale al bisogno; il numero dei soggetti coinvolti; la grande quantità di rifiuti spostati illecitamente; le caratteristiche del rifiuto che fanno pensare siano avvenute prima del trasporto attività di raggruppamento, cernita, deposito.
Documenti di riferimento
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Ordinanza Corte di Cassazione 7 gennaio 2025, n. 520
Rifiuti - Trasporto di rifiuti senza autorizzazione - Responsabilità ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Integrazione del reato - Presupposti - Singola condotta di trasporto - Sufficienza - Esclusione della rilevanza penale della condotta - Condizioni - Assenza di una qualsiasi attività di "gestione" dei rifiuti - Necessità - Sussistenza - Assoluta occasionalità della condotta - Necessità - Sussistenza - Attività continuativa e organizzata di condotte di trasporto illecito di rifiuti - Possibilità di integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'articolo 260, Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies, del Codice penale) - Sussistenza
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Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale)
Codice penale - Stralcio - Disposizioni attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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