Trasporto rifiuti, razionalizzate regole per iscrizione ad Albo gestori
Milano, 9 gennaio 2025 - 13:23

Trasporto rifiuti, razionalizzate regole per iscrizione ad Albo gestori

L'Albo gestori ha aggiornato, in adeguamento al "Decreto Infrazioni", i criteri per l'accorpamento delle categorie di iscrizione e la modulistica per la comunicazione dell'iscrizione con procedura semplificata.

I cambiamenti sono disposti dalle delibere datate 19 dicembre 2024 del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali nn. 5 e 6.

Il primo provvedimento, in sostituzione della delibera 2/2015, reca i nuovi criteri (e la nuova modulistica) per l'accorpamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, Dm 120/2014 (Regolamento dell'Albo). Secondo tale disposizione, le imprese iscritte con procedura ordinaria per raccolta e trasporto di rifiuti speciali (categorie 4 e 5) possono, nel rispetto delle normativa sul trasporto di cose, svolgere l'attività di trasporto dei propri rifiuti (categoria 2-bis) e dei Raee (categoria 3-bis) senza dover procedere a ulteriori iscrizioni.

La delibera 6/2024, in sostituzione della delibera 3/2017, contiene la nuova modulistica per la comunicazione dell'iscrizione all'Albo (e il rinnovo della stessa) con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 16 del Dm 120/2014. La novità riguarda quindi le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici da un lato, le imprese e gli Enti che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 dall'altro.

L'Albo procede così all'ulteriore adeguamento della propria normativa al recente "Decreto Infrazioni" (Dl 131/2024 convertito dalla legge 166/2024) che ha comportato l'abrogazione della categoria 3-bis.

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