Rifiuti, deposito su pubblica via non è "temporaneo"
Milano, 3 dicembre 2024 - 11:04

Rifiuti, deposito su pubblica via non è "temporaneo"

Il cassone collocato sulla pubblica via non è un luogo idoneo a configurare, in base al Codice ambientale, il "deposito temporaneo" prima della raccolta dei rifiuti edili contenuti. Se non autorizzato, è stoccaggio illecito di rifiuti.

La Suprema Corte ricorda come la definizione di "deposito temporaneo" stabilita dal Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") presupponga, fra i vari requisiti, che i rifiuti siano depositati sul luogo di produzione del rifiuto, ovvero sull'"intera area su cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

Un tratto di carreggiata di una strada provinciale, secondo la Cassazione, non può rientrare in tale perimetro normativo. E questo anche tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale che comprende nel luogo di produzione del rifiuto anche le aree diverse da quella dove lo stesso è stato materialmente prodotto, purché funzionalmente collegate e nella disponibilità del produttore.

Confermata così la condanna per aver concorso a uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti, inflitto da una Corte d'appello siciliana all'autista di una impresa che aveva trasportato il cassone dal cantiere alla pubblica via. Si è infatti in presenza di un raggruppamento di rifiuti, effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei medesimi e senza alcuna autorizzazione amministrativa, reso possibile dalla condotta dell'imputato in questione.

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