Termovalorizzatori, MinAmbiente su classificazione
Spetta all'Autorità competente, quando autorizza un impianto di trattamento di rifiuti speciali tramite incenerimento, classificare l'operazione come recupero (e quindi termovalorizzazione) o smaltimento, non essendoci indicazioni in merito dalle leggi Ue o nazionali.
A chiarirlo il Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 22 novembre 2024, n. 214095 sollecitato dalla richiesta di una Regione. Il Ministero ricorda prima di tutto che l'operazione di incenerimento dei rifiuti è classificata come attività di smaltimento (voce D10 dell'allegato B alla Parte IV del Dlgs 152/2006) o come attività di recupero diretto a produrre energia (voce R1 dell'allegato C alla Parte IV del Dlgs 152/2006).
In merito alla termovalorizzazione dei rifiuti speciali, il Ministero dell'ambiente sottolinea che la normativa europea e quella nazionale hanno fornito criteri specifici per classificare gli impianti di incenerimento come impianti di recupero solo in relazione al trattamento dei rifiuti urbani. Nessuna indicazione viene data dalle norme europee e nazionali nel caso in cui ad essere bruciati siano rifiuti speciali. Pertanto dovrà essere l'Autorità competente nell'ambito della procedura di autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali a effettuare la classificazione come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.
Documenti di riferimento
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Risposta ad interpello MinAmbiente 22 novembre 2024, n. 214095
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota 8 luglio 2024, n. 125130 - Rifiuti - Incenerimento dei rifiuti - Operazione di smaltimento di cui alla voce D1 dell'allegato B alla Parte IV del Dlgs 152/2006 o operazione di recupero di cui alla voce R1 dell'allegato C alla Parte IV del Dlgs 152/2006 - Classificazione di un impianto di incenerimento come impianto di recupero - Previsione solo per gli impianti di trattamento di rifiuti urbani - Sussistenza - Classificazione di un impianto di incenerimento in relazione ai rifiuti speciali - Assenza di criteri specifici europei o nazionali - Sussistenza - Obbligo per l'Autorità competente in sede di autorizzazione al trattamento dei rifiuti speciali di classificare l'operazione come recupero R1 o smaltimento D1 - Sussistenza
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati