Autorizzazione paesaggistica, in vigore nuova semplificazione
Se il Soprintendente non rilascia il parere nei 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. La novità è contenuta nel Dl 31 maggio 2014, n. 83 in vigore dal 1° giugno.
Il decreto-legge 83/2014, che detta misure a tutto campo in materia di beni culturali interviene nuovamente sull'articolo 146, Dlgs 42/2004, semplificando il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica. Sparisce la possibilità per l'Ente responsabile del procedimento di ricorrere alla conferenza di servizi "rapida" (15 giorni) per acquisire il parere del Soprintendente.
Il provvedimento (articolo 13) prevede inoltre che l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata decorra dalla data di efficacia del titolo edilizio previsto per l'intervento. Infine, viene affidata a un futuro regolamento da emanarsi entro il 1° gennaio 2015 la possibilità di introdurre modifiche al Dpr 139/2010 che disciplina le regole semplificate di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.
Documenti di riferimento
-
Misure per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale e rilancio del turismo - Stralcio - Semplificazioni su autorizzazione paesaggistica
-
Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato alle ultime novità dello schema di regolamento licenziato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2025
-
Codice dei beni culturali e del paesaggio
-
Procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica