Deposito temporaneo: la Cassazione richiede una distanza minima tra il luogo di produzione e quello di raggruppamento
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(01/05/2018) risponde Paola Ficco
(29/04/2018) di Paola Ficco
(29/03/2018) di Paola Ficco
Affinché da un’operazione di recupero esiti un End of Waste e non più un rifiuto, occorre che i relativi criteri siano stabiliti “caso per caso” o dalla Ue o dallo Sato membro, ai sensi dell’articolo 6, Direttiva 2008/98/Ce. La sentenza biasima anche il Ministero dell’Ambiente che con nota del 1º luglio 2016 aveva messo ordine nella complessa vicenda e indicato che l’End of Waste può derivare (in scala gerarchica): dai regolamenti Ue, dai decreti nazionali e dalle autorizzazioni regionali. Il Ministero si era pronunciato in base ad apposito carteggio intervenuto con la Commissione Ue ma per i Giudici di Palazzo Spada è stato considerato irrilevante e così hanno riformato integralmente l’arresto del Tar Veneto. Il Giudice amministrativo di prime cure, infatti, con la sentenza 1422/2016 aveva affermato che le Regioni erano dotate del “potere” e del “dovere” di procedere ad analisi della sussistenza delle quattro condizioni previste dall’articolo 183-bis, Dlgs 152/2006.
La sentenza non è una pronuncia di legittimità; quindi, è vincolante solo nei confronti delle parti.
(29/03/2018) di Paola Ficco
(29/03/2018) risponde Paola Ficco