La Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 (Convenzione) regola e disciplina il controllo dei movimenti oltre frontiera dei “rifiuti pericolosi” e la loro “eliminazione” tra paesi aderenti (vd. “Campo d’applicazione il 1° giugno 2017” in allegato alla versione coordinata e consolidata della Convenzione vigente).
Va subito precisato che: 1) per “eliminazione” non si intende il solo smaltimento, quanto piuttosto, tutte le “procedure che figurano nell’allegato IV” (articolo 2 punto 4), che includono tutte le operazioni di smaltimento (da D1 a D15) e tutte le operazioni di recupero (da R1 a R13), descritte attraverso una terminologia che però non coincide perfettamente con quella utilizzata negli Allegati I e II della direttiva 2008/98/CE; 2) per “rifiuti pericolosi” si intendono, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, “… a) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell’allegato III; e b) i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d’esportazione, d’importazione o di transito …”.
Nella Convenzione sono inoltre citati e regolati gli “altri rifiuti”, da intendere come tali (vd. articolo 1 comma 2) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato II (vale a dire la categoria Y46 – Rifiuti urbani e la categoria Y47 – Residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani) e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera.