Terre e rocce: le CSC per le aree agricole, sono anche quelle del Dm 46/2019 per i parametri ivi contemplati
Quesito numero 1431
Quindi, si ritiene che laddove nelle terre e rocce da scavo vi sia un superamento dei limiti per i parametri della colonna A, tabella 1, allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai parametri non ricompresi nel Dm 46/2019, non si potrà procedere con il riutilizzo delle medesime, in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità ambientale richiesti dal Dpr 120/2017.
I sottoprodotti costituiti da terre e rocce da scavo (secondo quanto dispone il Dpr 120/2017) possono essere utilizzati per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo a condizione che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV, Dlgs 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione purché i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Nel caso di utilizzo alloctono di terre e rocce in aree destinate alla produzione agricola, destinate urbanisticamente per tali attività, si applicano i limiti della colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o quelli di cui alla tabella riportata nell’allegato 2 al Dm 1º marzo 2016, n. 46?
Qualora si debba fare riferimento alla tabella del Dm 1º marzo 2016, n. 46 e laddove vi sia un superamento dei limiti per i parametri della colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai parametri non ricompresi nel Dm summenzionato, si potrà procedere con l’utilizzo delle terre?”
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