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Sì a confisca repressiva per reati ambientali, anche con bonifica

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche
Sentenza 27 maggio 2020, n. 15965

La massima
L’articolo 452-undecies c.p., introdotto dalla legge n. 68/2015, nella parte in cui prevede, all’ultimo comma, che l’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi, non è applicabile alle confisca prevista dal codice ambientale per il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, senza che ciò comporti la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale costituzionalmente garantito, stante la diversa natura delle due forme di confisca, in quanto quella di cui all’articolo 452-undecies c.p. ha una funzione risarcitoria ripristinatoria, mentre quella prevista dal codice ambientale integra una misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva. (P.F.)