Discariche e post gestione: se il periodo aumenta, gli oneri economici vanno comunque garantiti al gestore
La massima
L’obbligo di garantire la gestione successiva alla chiusura delle discariche, per almeno trenta anni, vale anche per i gestori di discariche già in funzione al momento del recepimento della direttiva 1999/31/Ce.
È quanto afferma la Corte di Giustizia europea nella sentenza 14 maggio 2020, causa C-15/19, con la quale il Giudice Ue, su richiesta della Corte di Cassazione italiana, fornisce un’interpretazione pregiudiziale degli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche.
Secondo la Cge, è conforme alle istruzioni dell’Ue la disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento della direttiva (il 27 marzo 2003 per l’Italia, data di entrata in vigore in Italia del Dlgs 36/2003) deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest’ultima e, “segnatamente, a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura”.
Non riguardando le discariche chiuse prima della data di recepimento, argomenta il Giudice, tale obbligo non può considerarsi “retroattivo”. Applicandosi in linea di principio alla discarica “nel suo insieme”, precisa poi la sentenza, il vincolo prescinde dalla data in cui i rifiuti sono stati abbancati e, alla luce del principio “chi inquina paga”, è irrilevante la mancata previsione di misure intese a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul “detentore” (ovvero sul soggetto che produce i rifiuti o ne è in possesso). (A.G.)
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