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Deposito temporaneo: il collegamento funzionale riguarda l’attività che produce rifiuti e non l’unica proprietà di due luoghi diversi dove si svolgono attività diverse

Argomenti trattati: Deposito temporaneo

Quesito numero 1428

Un’azienda effettua attività di stoccaggio e messa in riserva rifiuti speciali nel proprio complesso di Via Cuneo n. 1, secondo il vigente provvedimento autorizzativo. In un capannone limitrofo (al di là di un piazzale pubblico) in via Cuneo n. 4 l’azienda effettua operazioni di magazzino e preparazione contenitori da conferire ai produttori di rifiuti. L’attività non è soggetta ad Aia. L’azienda in questo capannone produce rifiuti di carta e cartone stoccati in un cassone (con volumetria inferiore a 30 mc) e gestiti come rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’attività di magazzino. L’azienda applica quindi quanto previsto da articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 per il deposito temporaneo: “il raggruppamento dei rifiuti …nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti …”. Pertanto, l’azienda considera tali rifiuti come prodotti da Via Cuneo, 1, il formulario riporta l’unità produttiva in via Cuneo, 1, il registro di carico/scarico è intestato a Via Cuneo, 1. Si chiede se è corretto o se è necessario specificare il civico di Via Cuneo, 4 con formulario, registri ecc. specificatamente dedicati e intestati.

risponde Paola Ficco