Messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi non sempre impediscono la confisca nei reati ambientali
In una fattispecie in cui veniva in evidenza la contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per avere l’imputato trasportato rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle necessarie autorizzazioni, la Cassazione ha escluso la disapplicazione della confisca a seguito della messa in sicurezza, bonifica, o ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale possibilità, prevista dall’articolo 452 undecies, ultimo comma, C.p. vale solo per i reati ivi indicati (i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del codice penale), non può essere estesa alla fattispecie contravvenzionale contemplata del codice dell’ambiente, poiché la funzione riconducibile alla confisca di cui all’articolo 452-undecies C.p. ha una funzione risarcitoria ripristinatoria, mentre quella prevista dal Dlgs 152/2006 costituisce una misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva, diversità da cui consegue la mancata violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale costituzionalmente garantito, invocata dal ricorrente. La decisione pone la questione se l’esclusione valga anche per le altre fattispecie in cui il Dlgs 152/2006 prevede la confisca e costituisce l’occasione per evidenziare le antinomie nella norma del codice penale in tema di confisca per i delitti ambientali.
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