REcer: (quasi) pronto il registro nazionale sul recupero
Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero
Il REcer è il nuovo registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni (anche semplificate) per il recupero. Il Dm 21 aprile 2020 ne fornisce disciplina e organizzazione. Il nuovo decreto non introduce alcun obbligo a carico delle imprese; però gli compete un ruolo di prima grandezza nell’ambito del recupero dei rifiuti, perché completa il meccanismo dei controlli a campione condotti da Ispra (o Arpa delegata) sull’End of Waste, come previsti dal nuovo articolo 184-ter, Dlgs 152/2006. Infatti, l’accesso ai dati, la trasmissione al ministero dell’Ambiente degli esiti della verifica e la conclusione del procedimento da parte dello stesso Ministero dell’ambiente saranno fatti mediante il REcer. Il Registro sarà usato da Ispra anche per comunicare annualmente al Ministero i dati di controlli e verifiche effettuati sul sistema autorizzatorio per il recupero
Il registro è stato istituito presso il Ministero dall’articolo 184-ter, comma 3-septies del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) per creare base dati alla quale affluiranno tutte le autorizzazioni ordinarie e gli esiti delle procedure semplificate concluse per il recupero dei rifiuti da cui derivano End of Waste o materie prime secondarie (Mps).
Tuttavia, il nuovo registro non è ancora pienamente operativo.
Nell’ottica di facilitare il dialogo tra il Ministero dell’ambiente e le Regioni/Province, il Registro utilizzerà un’apposita sezione della piattaforma “Monitor-piani” già istituita presso l’Albo nazionale gestori ambientali. Il REcer si presenta come “interoperabile” con il Catasto rifiuti (che raccoglie i dati Mud) e con il registro elettronico nazionale (articolo 6, legge 12/2019) per il tracciamento elettronico dei rifiuti. Il che, in prospettiva, dovrebbe rendere inutile il Mud. Quindi, forse, si realizzerà qualche semplificazione. Ma è ancora troppo presto per dirlo perché il registro non è ancora operativo; la sua effettiva operatività sarà comunicata con apposito link sul sito del Ministero dell’ambiente. Nell’attesa, l’Ispra riceve le autorizzazioni da parte delle autorità competenti entro 10 giorni dalla loro notifica ai soggetti istanti. Quando il Registro sarà operativo Ispra gli trasmetterà tutte le autorizzazioni fino a quel momento ricevute. Regioni e Province inseriranno direttamente i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate sulla piattaforma “Monitor-piani” secondo i contenuti previsti nell’allegato 1 al nuovo Dm.
Il REcer sarà organizzato in due sezioni: “autorizzazioni ordinarie” e “procedure semplificate”, a loro volta articolate, in caso di necessità operative, in “sotto-sezioni”. Nel rispetto della privacy, il Registro pubblicherà uno schema sintetico dei dati contenuti nelle varie autorizzazioni.
Per garantire l’uniformità nazionale delle autorizzazioni i dati del registro sono a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano anche per l’istruttoria dei procedimenti autorizzatori per il recupero. Dal canto suo, il Ministero dell’ambiente potrà usarli per definire i criteri nazionali sull’End of Waste. (P. F.).
* Gli allegati sono reperibili in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it
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