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Mps, non basta il test di cessione per verificare le caratteristiche di pericolo

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 532

Aia per la gestione di un impianto di trattamento fisicochimico (D9) e recupero (R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Con riferimento alle analisi da effettuare sui materiali in uscita dall’impianto per essere utilizzati come Mps, l’Aia prescrive (tra l’altro) che l’attività di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti (R5) dovrà garantire l’ottenimento di Mps per l’edilizia aventi caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. “In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.” Le Mps per l’edilizia dovranno possedere le caratteristiche di cui all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205. Inoltre, al fine di determinare le relative caratteristiche, il materiale in uscita (Mps o terreni), dovrà essere sottoposto ad idonei accertamenti merceologici ed analitici, comprendenti il test di cessione conforme all’allegato 3 del Dm 5 febbraio1998, per ogni campagna di trattamento.
Sulla base dell’Aia e della normativa, sono chiare le analisi da effettuare sui terreni da riposizionare in loco (test di cessione; caratterizzazione conforme a colonna A o B, allegato 5 alla parte IV del titolo V, Dlgs 152/2006). Però si hanno dubbi sulle analisi da effettuare per i materiali in uscita da utilizzare come Mps. Per l’Aia, sembrerebbe sufficiente valutare le caratteristiche tecniche di cui all’allegato C alla Circolare del Ministero dell’ambiente 5205 che prevede per l’ecocompatibilità, unicamente, che il materiale sia conforme al test di cessione previsto dal Dm 5 febbraio 1998.
Si chiede: il test di cessione è sufficiente a garantire che le Mps ottenute dal recupero dei rifiuti, anche pericolosi, non presentino caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini?
Cautelativamente, per le Mps si è deciso di effettuare sia il test di cessione sia l’analisi di caratterizzazione, verificando ogni volta che sia conforme ai limiti previsti dalla colonna A dell’allegato 5 alla parte IV, titolo V, Dlgs 152/2006. Forse questa è questa posizione troppo cautelativa perché limita notevolmente i quantitativi di materiali in uscita dall’impianto che si possono recuperare come Mps.

risponde Paola Ficco