La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Si richiede vostro parere sull’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per un’impresa con più di 50 dipendenti (Ateco principale 93.29.2 Gestione di spiaggia e stabilimenti balneari in concessione – Ateco secondari 56.3, 01, 01.6, 81.3, 52.22.09, 68.1, 35.11, 68.20.01) che svolge prevalentemente le seguenti attività dalle quali originano i seguenti rifiuti: Cer 20.03.03 alghe spiaggiate – Cer 20.01.38 legno spiaggiato – Cer 20.02.01 rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde ornamentale – Cer 17.09.04 rifiuti da attività di ristrutturazione edifici balneari in concessione. Tali rifiuti vengono trasportati ed inviati ad impianti di recupero da parte di ditte terze in possesso di regolari autorizzazioni.
Il rifiuto Cer 170904 può essere trasportato sia da terzi che direttamente dal produttore in quanto è in possesso di regolare iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in conto proprio (categoria 2-bis).
Si chiede se le terre e rocce da scavo derivanti da smottamenti, debris flow, frane, dissesti idrogeologici in genere possano rientrare nell’alveo della normativa prevista dal Dpr 120/2017.
Si chiede, inoltre, in quali casi le terre e rocce possano essere utilizzate allo stato naturale, senza essere sottoposte a trattamento, ovvero, se possano essere considerati tali i materiali derivanti da eventi gravitativi.