La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un’impresa effettua trasporti di rifiuti avendo sull’autocarro unicamente la fotocopia del provvedimento di iscrizione all’Albo gestori ambientali senza che la stessa sia corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. Poiché la presenza di entrambi gli atti costituisce prescrizione inserita nel provvedimento di iscrizione rilasciato dall’Albo gestori, si chiede di conoscere se la mancanza della dichiarazione di conformità all’originale possa integrare la contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 a carico dell’autista e del legale rappresentante dell’impresa in ordine all’inosservanza della suddetta prescrizione.
In materia di esportazioni di rifiuti, Il modello 1B sostituisce il formulario di identificazione rifiuto. Ho visto che tale modello 1B è accompagnato anche dal modulo CMR. Questo, oltre che per le spedizioni delle merci, è quindi obbligatorio anche per le spedizioni di rifiuti. Deve inoltre essere vidimato?
Si chiede se il formulario emesso per un trasporto di rifiuti sottoposto a normativa ADR possa sostituire sia la scheda trasporto di cui al Dm 30 giugno 2009 che il modello per il trasporto di merci pericolose di cui all’ADR 2015.
Attività di Carrozzeria. Sostituzione carboni attivi. La ditta incaricata, nel compilare il formulario relativo allo smaltimento del carbone esausto, nello spazio relativo al Trasportatore e al Destinatario utilizzava il proprio timbro completo di tutte le informazioni richieste (Ragione sociale, indirizzo e relative Autorizzazioni) apponendolo su tutte e quattro le copie del formulario. Veniva contestato dalla Autorità ispettiva, perché, secondo quanto affermato, non corretto e passibile di sanzione.
Cosa ne pensate?
Azienda con attività di messa in riserva R13 autorizzata in regime semplificato. Iscritta all’Albo gestori ambientali per il trasporto conto proprio del rifiuto non pericoloso recuperato.
È possibile trasportare il rifiuto da un cantiere del cliente all’impianto autorizzato al recupero della ditta stessa con la licenza al trasporto conto proprio e l’autorizzazione dell’Albo 2-bis?
In caso positivo è corretto compilare il formulario scrivendo il nome del cliente e l’indirizzo del cantiere di provenienza nella casella “Produttore”? Inoltre indicare nelle caselle “Traportatore” e “Destinatario” la ditta X?
Un produttore commissiona ad un trasportatore, iscritto alle categorie 4 e 5 Albo gestori, sia il servizio di trasporto che la ricerca di un centro di recupero e di smaltimento e di portare a termine tale operazione. Il produttore quindi corrisponderà alla società di trasporto sia il costo del servizio di trasporto che l’attività svolta per il recupero / smaltimento. Per l’attività di ricerca e delle relativa disposizione al recupero / smaltimento, la società di trasporto deve essere iscritta anche alla Cat 8 degli intermediari?
Le istruzioni aggiuntive Ispra sul Mud 2016, relative ai rifiuti da demolizione e costruzione escludono dall’obbligo di presentazione del Mud le sole imprese che esercitano attività di costruzione o demolizione come attività principale, produttrici di rifiuti con Cer 17 non pericolosi e 15 non pericolosi. Tale esclusione riguarda anche l’installazione impianti – codice Ateco 2007 43.2 – lavori di costruzione specializzati?
L’esclusione alla presentazione del Mud equivale anche ad escludere tali imprese dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti visto che rientrerebbero nella lett. b), comma 3, articolo 184, Dlgs 152/2006?
Impianto autorizzato in via semplificata per il ritiro di rifiuti non pericolosi, specificamente terra/rocce, miscele bituminose, misto demolizione ecc. È corretto conferirvi blocchi e/o pezzi di asfalto, previa caratterizzazione del rifiuto stesso?
Un soggetto (persona fisica o giuridica) incarica un’impresa edile di ristrutturare il suo immobile. L’impresa provvede poi a conferire a recupero i rifiuti prodottisi (Cer 170904) in qualità di produttore e trasportatore con relativo formulario. Alla luce della definizione di produttore iniziale che vede coesistere le figure del committente e del produttore materiale, si ritiene che quest’ultimo debba munirsi dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi? Ed in caso affermativo qualora fosse iscritto solo per il conto proprio (cat. 2-bis) il committente risponderà in concorso dell’illecito trasporto posto in essere.
Con riferimento alla pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all’articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006, in ordine alla compilazione del formulario si chiede cosa indicare in ordine al “Produttore/Detentore” e all’ “Unità locale”.
In merito al Dm 121/2016 (ritiro gratuito dei RAEE in modalità 1 contro 0), si chiede di conoscere la differenza tra i commi 4 e 5 dell’articolo 6: forse il comma 4 è riferito al trasporto dal luogo di ritiro al luogo di raggruppamento e il comma 5 al trasporto dal luogo di raggruppamento alla destinazione finale.
Un’azienda produttrice di rifiuti pericolosi e non pericolosi ha cambiato unità locale (e quindi indirizzo), coincidente con la sede legale, in seguito ad un trasferimento di sede; ha provveduto al cambio di unità locale Sistri, ma ha continuato ad usare il vecchio registro di carico e scarico vidimato per la vecchia unità locale.
Si chiede: come si può gestire l’incongruenza sul registro di carico e scarico a distanza di alcuni mesi?
In un provvedimento Aua, che include procedura semplificata rifiuti articoli 214-216, Dlgs 152/2006, autorizzazione alle emissioni articolo 269, Dlgs 152/2006 ed autorizzazione allo scarico, volevo capire a chi spetta la verifica della certificazione antimafia.
In particolare, tale verifica spetta alla Provincia o al Suap di riferimento (al quale spetterebbe di verificare e notificare il provvedimento finale)?
Gli autolavaggi con impianto trattamento delle acque per permetterne il riciclo sono dotati di vasche di accumulo delle acque e di filtri a carbone e a sabbia.
Periodicamente si effettua lo smaltimento delle acque contenute nelle vasche, e con una periodicità molto meno frequente, quello dei carboni e della sabbia contenuti nei filtri.
Premesso che lo smaltimento dei carboni e della sabbia contenuti in tali filtri può essere convenientemente effettuato a mezzo aspirante, ci si chiede quale CER sia possibile attribuire a tale rifiuto prodotto dalla asportazione a mezzo aspirante, considerato che le analisi chimiche ne hanno evidenziato la non pericolosità. SI chiede infine se la non corretta attribuzione del Cer sia sanzionabile e quale ammenda sarebbe applicabile.