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Veicoli fuori uso: cambia l’elenco di ciò che è possibile continuare a produrre

Argomenti trattati: Veicoli
Decreto 4 dicembre 2013
(Gu 4 marzo 2013 n. 52)

Attuazione della direttiva 2013/28/Ue della Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso

Prorogata di tre anni l’entrata in vigore del divieto di produzione e di immissione sul mercato delle saldature in applicazioni elettriche su vetro contenenti piombo, che si applicherà ai veicoli (e ai pezzi di ricambio) omologati dal 1° gennaio 2016.
Il decreto recepisce la direttiva 2013/28/Ue, con cui la Commissione europea, dopo aver aver preso atto della attuale “inevitabilità” di tale proroga per mancanza di alternative disponibili, ha allungato di tre anni (dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2016) il campo di applicazione della deroga prevista alla voce 8, lettera i), dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce sui veicoli fuori uso.
L’allegato II è quello dove sono elencati i materiali e i componenti “in deroga” ai quali non si applica il divieto, entrato in vigore il 1° luglio 2003, di produzione e immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo (e mercurio, cadmio o cromo esavalente).
Parallelamente a quanto stabilito a livello europeo, il Dm 4 dicembre 2013 novella l’allegato II del Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 (di recepimento della direttiva 2000/53/Ce), che punisce la violazione con una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 20mila euro a 100mila euro.
A parte la menzionata deroga stabilita alla lettera i), il nuovo allegato II ricalca pedissequamente la precedente disposizione. In un solo punto il Dm si discosta dal testo della direttiva, ossia laddove novella l’istruzione posta in cima alla colonna di destra della tabella, dove sono specificati i materiali e i componenti di veicoli che, alla luce della direttiva Ue, “possono” essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e, a tal fine, “devono” essere etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati. L’istruzione aggiornata della colonna recita ora: “Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati”.