La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Azienda di trattamento rifiuti industriali autorizzata con Aia del 2007. In sede di rinnovo viene ravvisata dall’ente di controllo una inottemperanza dovuta al mancato utilizzo del cemento durante il trattamento dei rifiuti da cui: “il procedimento utilizzato in azienda non segue le BAT di settore”. Il cemento non è presente tra le materie prime autorizzate dall’Aia 2007. Inoltre, la maggior parte dei rifiuti trattati è costituita da ceneri di combustione da inceneritori che (come noto) risultano composte principalmente da ossidi, idrossidi e carbonati. Quindi, poiché è già assicurata la presenza di legante idraulico, si privilegiano trattamenti di inertizzazione condotti mediante altri reagenti chimici, regolarmente indicati in Aia. Si chiede di sapere se si vanta il diritto a pretendere una rivisitazione del documento emesso dalla P.a..
Il gestore di un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti, alla fine del processo di trattamento sui rifiuti, può destinarne una parte, ove ricorrano le condizioni, ad un impianto di recupero? È possibile anche la situazione inversa, ovvero da un’operazione “R” ad un’operazione “D”?”
Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Con riferimento allo spazzamento stradale si chiede quale sia il “luogo di produzione” dei rifiuti derivanti da tale attività e quale sia il momento “prima della raccolta” ai sensi dell’ articolo 183 comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006; diversamente, ci si chiede se l’attività può configurarsi come attività di manutenzione generica (ex articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006)
Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Per i rifiuti da raccolta urbana differenziata porta a porta (si assume che il produttore del rifiuto sia il Comune, e l’unità locale la sede legale del Comune), si chiede se è realizzabile un deposito temporaneo degli stessi in un’area del territorio comunale.
L’esenzione dalla compilazione e tenuta del formulario per il gestore del servizio pubblico può estendersi al terzo appaltatore di cui si avvale tale soggetto?
In caso di presenza di più di un intermediario, con quale priorità indicarli nel formulario?
In caso di mancata restituzione della quarta copia del formulario da parte del trasportatore per presunto smarrimento, è possibile sostituire la stessa con una copia conforme derivata dalla copia del trasportatore completa dei dati dell’impianto e non procedere alla segnalazione alla Provincia di cui all’articolo 188, lettera b), Dlgs 152/2006?
Si chiede se è possibile gestire l’accettazione con riserva in attesa di verifica analitica dei rifiuti in discarica (procedura non prevista a livello normativo) attraverso l’autorizzazione dell’attività D15 appositamente dedicata a tale operazioni. In caso positivo come potrebbe essere gestito il carico in D15 e il successivo scarico in D1 di un rifiuto da accantonare per verifica che viene conferito con il formulario nel quale la destinazione iniziale del produttore è l’attività D1?
Nella colonna 1 del registro carico scarico modello A nello spazio riservato a “formulario del…” quale data va riportata? La data di emissione o quella di inizio del trasporto?
Nel caso si dovesse indicare la data di emissione come previsto dalla Circolare esplicativa, dovrei riportare nelle annotazioni data fine trasporto o viceversa se si dovesse indicare la data di effettuazione del trasporto dovrei riportare nelle annotazioni la data di emissione visto che ci sono le due “norme” contrastanti?
Dopo l’entrata in vigore del Dm 24 aprile 2014, molti operatori del settore sostengono il permanere dell’obbligo, in capo al trasportatore professionale, di compilare la scheda movimentazione per conto del produttore iniziale non (più) obbligato al Sistri (considerato alla stregua di “produttore non iscritto”), anche in presenza del formulario di identificazione del rifiuto. Questo consentirebbe al Sistri il computo delle movimentazioni dei produttori non più obbligati e che abbiano deciso di non aderire volontariamente. Si ravvisa tale lettura come contraddittoria, sia perché non se ne trova fondamento nel testo di legge, sia perché appare in contrasto con lo spirito delle misure recentemente varate.
Appurato che il Dl 101/2013 ha modificato l’articolo 188-ter, comma 1, Dlgs 152/2006 specificando i nuovi soggetti obbligati al Sistri, si desidera avere ragguagli su eventuali obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di iscrizione all’Albo gestori ambientali e, soprattutto, in merito alle competenze dell’Autorità marittima, quale Autorità portuale del porto di Palau. Infatti, oltre ai servizi portuali di carattere tecnico e di ausilio alla navigazione (pilotaggio, rimorchio, ormeggiatori, ecc.) rientrano nella competenza dell’Autorità in questione anche quelli di interesse generale tra cui quello della gestione dei rifiuti portuali, in particolare del loro affidamento e controllo, rilasciando apposita autorizzazione e, quindi, conseguente iscrizione su apposito registro.
L’azienda è iscritta al registro dei fabbricanti di fertilizzanti come produttore di ammendante compostato verde proveniente dai Cer 200201, 150103, 200138, rifiuti vegetali. Ha chiesto alla Provincia competente l’integrazione del Cer 100101 ceneri provenienti dalla combustione di biomassa legnosa (cippato – legno).
Si chiede di sapere se, facendo la miscelazione, dopo trattamento meccanico, delle ceneri Cer 100101 con i Cer autorizzati, si ottiene un ammendante compostato verde o un ammendante compostato misto. In questo caso le ceneri sono materiali che derivano dal legno.