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L’ordinanza sindacale non può essere differita al curatore fallimentare

Argomenti trattati: Deposito temporaneo
Sentenza 30 giugno 2014, n. 3274

La massima
Rifiuti – Deposito incontrollato – Ordinanza comunale di rimozione – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Curatela fallimentare – Estensione – Esclusa – Disponibilità giuridica dei beni – Subentro ai sensi del comma 4 dell’articolo 192 – Escluso
La curatela fallimentare non può essere destinataria di un’ordinanza sindacale che, ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, le imponga di rimuovere i rifiuti depositati in maniera incontrollata dall’impresa fallita.
Una tale ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati deve pertanto essere annullata, considerata l’estraneità della curatela fallimentare alla determinazione dell’inquinamento, il divieto di prosecuzione delle attività alla stessa imposto e la illegittimità dell’atto anche alla luce della disciplina sul fallimento, che non prevede alcun subentro negli “obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito”.
La mera disponibilità giuridica dei beni fallimentari da parte del curatore (che non può essere reputato “subentrante” neanche ai sensi del meccanismo estensivo previsto dal comma 4 dello stesso articolo 192), non comporta necessariamente il dovere di attivarsi per la tutela sanitaria degli immobili (A.G.).