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Materiali da scavo: il Dm 161/2012 si applica solo all’impiego extra sito

Argomenti trattati: Terre e rocce da scavo
Sentenza 10 giugno 2014, n. 6187

La massima
Materiali da scavo – Dm 161/2012 su riutilizzo – Nullità e annullabilità – Esclusa – Materiali da riporto e piccoli cantieri – Disciplina sopravvenuta – Dl 69/2013 (“Decreto Fare”) – Materiali utilizzati in siti diversi da quelli di escavazione – Esclusa
Il Dm 161/2012 si applica in via esclusiva alle “grandi opere” e al materiale usato in siti diversi da quello di escavazione.
Devono essere respinti i motivi di ricorso, molti dei quali resi improcedibili a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Dl Fare” (Dl 69/2013) che da un lato ha escluso i piccoli cantieri dal campo di applicazione del regolamento sul riutilizzo, e dall’altro ha “profondamente inciso” sulla disciplina relativa ai materiali da riporto.
Poiché il Dm 161/2012 “trova applicazione unicamente al materiale da scavo utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati” (fatta eccezione per i siti inquinati “naturalmente”), è inammissibile il motivo di ricorso secondo il quale il regolamento avrebbe inteso disciplinare i materiali da riporto che rimangono in sito.
Sono invece pienamente giustificate nel merito le prescrizioni regolamentari su tempistica di presentazione del Piano di utilizzo, verifica dei materiali provenienti da siti sottoposti a bonifica e documentazione di trasporto (A.G.).