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Abbandono di rifiuti, conoscenza non equivale a colpevolezza

Argomenti trattati: Abbandono
Sentenza 6 giugno 2014, n. 23911

La massima
Rifiuti – Abbandono – Terreno di proprietà impresa – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Assenza di concorso nell’azione illecita – Responsabilità – Esclusa – Obbligo giuridico di rimozione – Ordinanza comunale – Necessaria
Se non ha concorso con i soggetti terzi autori dello smaltimento incontrollato, il proprietario del fondo non risponde penalmente ai sensi del Dlgs 152/2006, anche quando è a conoscenza dell’azione illecita.
Un obbligo giuridico di eliminare i rifiuti in capo al proprietario incolpevole “può sorgere solo a seguito di una ordinanza comunale che gli ordini la rimozione dei rifiuti stessi e lo sgombero dell’area, nei limiti e con le modalità previste dalla legge”.
Nel caso di specie, la maggior parte dei rifiuti era stata abbandonata su terreni confinanti non riconducibili al ricorrente, la cui responsabilità era stata ritenuta accertata non con riferimento alle concrete attività di abbandono, bensì sulla base di una mera “disponibilità” di tale aree (a sua volta illogicamente presunta dalla assenza di recinzioni); pertanto il ricorso contro la condanna inflitta ai sensi dell’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, deve essere accolto. (A.G.).