Trasporto: chi opera sui propri rifiuti non può farlo anche per quelli di terzi
La massima
Rifiuti – Soggetti autorizzati al trasporto dei propri rifiuti – Articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 – Minori oneri – Trasporti di rifiuti prodotti da terzi – Gestione illecita – Articolo 256, comma 1 – Sussiste – Articolo 256, comma 4 – Inosservanza delle prescrizioni – Non applicabile
Il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di un soggetto autorizzato solo al trasporto dei propri rifiuti configura il reato di gestione illecita (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
L’autorizzazione al trasporto di rifiuti vale solo per la particolare tipologia di rifiuti indicata nell’atto autorizzativo e questo vale, a maggior ragione, per i soggetti autorizzati a trasportare i rifiuti da loro stessi prodotti ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006.
Quando tali soggetti trasportano rifiuti di terzi, è ravvisabile il reato di gestione illecita di rifiuti sanzionabile, ai sensi del comma 1 dell’articolo 256, con l’arresto fino a 2 anni e/o l’ammenda fino a 26mila euro (a seconda che i rifiuti siano pericolosi o non pericolosi), mentre è esclusa l’applicazione del comma 4 della stessa norma, che punisce con pene ridotte la meno grave ipotesi di inosservanza delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni (o di carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni) (A.G.).
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