La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un’azienda ha acquistato liquido schiumogeno antincendio da usare nella propria attività. Tale materia prima viene sottoposta a controlli analitici annuali per verificarne il mantenimento dei requisiti di idoneità all’uso.
Recenti analisi chimiche hanno stabilito la non conformità della merce che risulta quindi non più idonea all’utilizzo per le attività proprie dell’Azienda che la detiene.
Ora, tale merce – dichiarata non conforme – trova un mercato presso, ad esempio, società terze di formazione/addestramento che la possono utilizzare nelle prove pratiche antincendio.
Si chiede un Vostro parere circa la possibilità di cedere tale merce a terzi come “bene” potendola escludere dall’ambito di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti.
Abbiamo più sedi operative dove ci sono attività di spurgo, ogni sede operativa indica come produttore la propria unità locale, in fase di Mud. Dobbiamo dichiarare tutti i quantitativi, con la scheda RIF – modulo RT e modulo DR (quindi nel “Mud trasportatore”); quindi le differenti nostre unità locali non dovranno indicare i quantitativi come rifiuti prodotti nello specifico Mud di produzione?
Con riferimento alla nuova scheda MUD “riciclaggio”, sono tenuti alla compilazione anche soggetti che effettuano operazioni R12 (in quanto attività di“preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio”), oppure solamente i soggetti che effettuano operazioni “end of waste” (es. R3, R4, R5)? Inoltre, è corretto che rimangono esenti dalla compilazione tutti i soggetti che effettuano attività di smaltimento (da D1 a D15) sui rifiuti?
Un impianto di recupero Raee è autorizzato in via ordinaria per le operazioni R4 – R13 non pericolosi. L’impresa ha acquistato due stabili nella stessa via ma a civici diversi e vorrebbe autorizzarli a R4 – R13. È possibile autorizzarli separatamente con comunicazione per recupero semplificato oppure è necessario modificare l’autorizzazione ordinaria iniziale? In questo caso le cose si complicherebbero perché, in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione ordinaria, l’area è rientrata in “Rete Natura 2000” e ciò comporterebbe procedura di VIA andando i quantitativi totali a superare le 10 t./giorno.
In merito alla definizione di “Materiali di riporto” siamo a chiedere conferma che si debba necessariamente fare riferimento a quanto indicato all’articolo 3, Dl 25 gennaio 2012, n. 2 recentemente modificato proprio dalla legge 108/2021.
Per l’esecuzione del test di cessione previsto dal Dpr120/2017 dobbiamo quindi considerare tutto il materiale costituito dalla matrice terreno più eventuale materiale di origine antropico?
In merito ai risultati analitici di sopradetto test, il Dpr 120/2017 richiede che il confronto sia effettuato rispetto ai limiti previsti per le acque sotterranee (Dlgs 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2) mentre la recente legge 108/2021 sembrerebbe richiedere non solo di procedere al test con le metodiche indicate nel Dm 5 febbraio 1998 ma anche di riferirsi ai limiti previsti dalla Tabella presente nell’allegato 3 di quest’ultimo. Dobbiamo quindi considerare sempre i limiti del Dm 5 febbraio 1998 oppure, a seconda del destino del materiale e/o del progetto di riferimento, occorre scegliere il riferimento più pertinente?