Rifiuti n. 292
marzo 2021
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1473 Attestazione avvenuto smaltimento: è richiesta solo alle operazioni D13, D14 e D15 scelte dal produttore e disciplinate da contratto

L’articolo 188 Dlgs 152/2006 (come modificato dal Dlgs 116/2020) impone al produttore la ricezione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i “Rifiuti conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15”. È possibile interpretare tale indicazione come obbligo di emissione di tale attestazione per tutti gli impianti che siano autorizzati anche alle operazioni D13, D14 e D15, prescindendo da ciò che è stato indicato sul formulario (supponendo, pertanto, che tale operazione possa essere effettuata secondariamente)?
Attualmente stiamo provvedendo alla richiesta dell’attestazione di avvenuto smaltimento esclusivamente per le tipologie di rifiuti avviati allo smaltimento in una delle operazioni sopra indicate, non analizzando la possibilità che le stesse possano essere effettuate presso l’impianto in fasi successive (magari a seguito di un pretrattamento) o a seguito cessione a impianti terzi.

a cura di Paola Ficco

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1474 Allegato D, parte quarta “Codice ambientale”: vale il testo del Dlgs 116/2020

Sulla base del recente Dlgs 116/2020 che ha modificato l’allegato D Parte quarta Dlgs 152/2006, vista l’assenza di errata corrige alla data attuale in quanto alcune denominazioni sembrerebbero essere interessate da errori di trascrizione, siamo a chiedervi quali sono le denominazioni corrette da considerare. Alla data attuale sembrerebbe non essere stata formalizzata alcuna circolare attestante l’utilizzo delle nuove denominazioni come da Dlgs 116/2020, pertanto sussiste una confusione generalizzata tra impianti di destino, laboratori e produttori. Si chiede il vostro parere al riguardo.

a cura di Paola Ficco

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1475 Centri di raccolta: i rifiuti da C&D sono diventati speciali e, anche se prodotti dal cittadino, non potrebbero accedere ma…

Dalla combinata lettura della definizione di rifiuti da costruzione e demolizione (articolo 183) e della loro classificazione come speciali (articolo 184, comma 3 lettera b), ne deriva che tali rifiuti derivanti da manutenzione effettuata dal conduttore della civile abitazione sono speciali, pertanto occorre cessare la gestione del 170107 e 170904 nel centro di raccolta, pur contemplata dal Dm 8 aprile 2008?

a cura di Paola Ficco

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1476 Cdr: non esiste più ed è stato sostituito dal Css

Ritenete che oggi sia possibile avviare un’attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata per la messa in riserva e/o il recupero di Cdr, dato che adesso la normativa fa riferimento al Css?

a cura di Paola Ficco

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1477 Formulario: è ancora obbligatorio per gli speciali (non assimilati) gestiti in convenzione dal gestore del servizio pubblico

Il gestore del servizio pubblico, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani, può svolgere la raccolta di rifiuti speciali in convenzione. In questo contesto il gestore è esentato dall’utilizzo del formulario come previsto dall’articolo 193, comma 7?
Da una prima lettura sembra che l’esclusione discenda da una qualificazione “soggettiva” di gestore pubblico e non anche dal tipo di servizio svolto, urbano o speciale in convenzione. Si evidenzia che il servizio di gestione dei rifiuti speciali in convenzione è oggetto di una specifica regolazione regionale (Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1159 del 06 agosto 2019 “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la gestione di rifiuti speciali da parte dei gestori del servizio pubblico “) e risultano sottoscritti specifici accordi locali tra ARPAV, l’ ente di governo dell’ambito e il gestore. Si chiede la vostra opinione al riguardo.

a cura di Paola Ficco

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1478 Imballaggi: per l’etichettatura ambientale è necessario che produttori e utilizzatori si parlino perché le sanzioni colpiscono “chiunque”

L’articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006 (come modificato dal Dlgs 116/2020) dispone circa l’etichettatura degli imballaggi. Si chiede se gli utilizzatori, e più in particolare le aziende che importano prodotti non alimentari imballati o i soli imballaggi delle merci (quindi imballaggi vuoti che servono a vendere la propria merce), rientrano nell’obbligo di tale etichettatura o si tratta di obbligo esclusivo di chi produce l’imballaggio?

a cura di Paola Ficco

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1479 Intermediario: l’assetto normativo ne prevede uno solo

Intermediario che annota i propri movimenti sul proprio registro di carico e scarico: nel caso di doppia intermediazione, il Modello B non prevede indicazione del II ed eventualmente III Intermediario. La tracciabilità viene quindi garantita solo dalla completa compilazione del formulario?

a cura di Paola Ficco

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1480 Miscelazione: non è tale l’unione di rifiuti con lo stesso Codice EER (e, se del caso, le stesse HP)

Alla luce delle modifiche introdotte al Dlgs 152/2006, si chiede un chiarimento sul tema della miscelazione dei rifiuti non pericolosi durante la fase di trasporto.
Nello specifico, con riferimento al Codice EER 200304, si chiede se è legittimo miscelare i rifiuti prelevati con autospurgo da uno stesso produttore, ma in unità locali differenti, al fine di ottimizzarne il trasporto.

a cura di Paola Ficco

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1481 Registro: l’obbligo di annotare i materiali derivanti dal riciclo/recupero decorre dal 26 settembre 2020

In seguito alla modifica dell’articolo 190, Dlgs 152/2006 da parte del Dlgs 116/2020, dovrebbero essere registrati nel registro di carico e scarico rifiuti anche i quantitativi dei materiali secondari prodotti dalle operazioni di recupero.
Si chiede: bisogna aspettare i decreti attuativi di modifica dei Registri di carico e scarico o procedere da subito alla registrazione dei materiali secondari? Si dovrebbe partire dal momento dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020? La causale della registrazione di questa operazione quale sarebbe? Noi teniamo un registro in modalità informatica utilizzando un software di gestione rifiuti che non ha difficoltà a creare un ‘altra causale ad hoc per registrare questi movimenti, ma con il registro cartaceo come si dovrebbe fare? Le sanzioni per la mancata registrazione sarebbero riconducibili all’erronea o incompleta tenuta del registro di carico e scarico?

a cura di Paola Ficco

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1482 Rifiuti urbani: sono gestiti senza convenzione

Alla luce delle recenti modifiche apportate dal Dlgs 116/2020 alla definizione di “rifiuto urbano” di cui all’articolo 183, Dlgs 152/06, una società “in house”, affidataria del servizio pubblico, può gestire i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche di cui all’allegato L-quater (per le attività di cui all’allegato L-quinquies)) con le stesse modalità con cui vengono gestiti i rifiuti delle utenze domestiche, ovvero senza Convenzione? Per i rifiuti urbani di cui sopra, consegnati al servizio pubblico, l’utenza non domestica è esonerata dalla tenuta del registro di carico/scarico?

a cura di Paola Ficco

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1483 Rifiuti urbani: il produttore del rifiuto non è il Comune

A seguito della nuova definizione di rifiuto urbano, il produttore del rifiuto urbano è il Comune in cui ha sede l’unità locale dell’utenza non domestica?

a cura di Paola Ficco

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1484 Sfalci e potature: possono essere sottoprodotti

A seguito delle modifiche apportate al Dlgs 152/2006 gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono considerati, dal I^ gennaio 2021, rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b-ter), n. 5) e quelli derivanti dalla manutenzione del verde privato sono considerati rifiuti organici (articolo 183 comma 1 lettera d)).
Tuttavia, se prima della produzione di tali scarti definisco e dimostro il rispetto di tutti e quattro i requisiti dell’articolo 184-bis per poterli definire sottoprodotti, è corretto gestirli come tali ai sensi del Dm 264/2016?
Oppure, poiché il Dlgs 152/2006 li classifica come rifiuti urbani e gli definisce come rifiuti organici, l’unica strada percorribile è quella di gestirli esclusivamente come rifiuti e non possono in alcun modo esse gestiti come sottoprodotti?

a cura di Paola Ficco

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1485 Sottoprodotto: se va in un impianto che riceve rifiuti viaggia con formulario (e non è più tale)

In materia di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti ai sensi del Dpr 120/2017, tra i siti di destino degli stessi è possibile utilizzare recuperi ambientali autorizzati come R10 ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006? In altri termini: è possibile dal punto di vista normativo conferire materiali qualificati sottoprodotti (instradati, quindi, con semplice Ddt) in siti di destino autorizzati come impianti di recupero rifiuti?

a cura di Paola Ficco

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1486 Aua: se l’impianto ricade su due Comuni, dirimente per il Suap è quello che attribuisce il civico

Nell’ambito della richiesta/modifica dell’Aua, il gestore inoltra tramite il Suap, per via telematica, la documentazione necessaria al fine del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente (Provincia). Nel caso in cui un impianto ricada in area di competenza di due comuni, quale deve essere il Suap di riferimento a cui inoltrare la documentazione? La normativa sull’Aua non dà nessuna informazione di dettaglio. Sono presenti riferimenti normativi o casi analoghi sulla questione?

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